Art. 2.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono devoluti alle competenze dei medesimi gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Latina ed alle sue sezioni distaccate, riguardanti l'ambito territoriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.
      2. Le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria provenienti dal territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e pendenti, alla data di cui al comma 1 del presente articolo, presso il tribunale di Latina, sono devolute di ufficio al tribunale di Gaeta in funzione di giudice del lavoro, fatta eccezione per quelle per le quali è già stata tenuta l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile, che continuano a essere trattate nella precedente sede.
      3. Presso il tribunale di Gaeta è istituito l'ordine degli avvocati di Gaeta. Gli avvocati residenti nei comuni compresi nel circondario del predetto tribunale, già iscritti presso l'ordine degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio in quello di Gaeta. Parimenti i praticanti avvocati residenti nei comuni compresi nel citato circondario, già iscritti nel registro dei praticanti presso l'ordine degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio nel registro dei praticanti istituito presso l'ordine degli avvocati di Gaeta.